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Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ |
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Associazione in partecipazioneIl contratto di associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 2059 e ss. Cc., è il contratto con cui il soggetto associante attribuisce all’associato la partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.I terzi assumono obblighi ed acquistano diritti soltanto verso l’associante, al quale, infatti, spetta esclusivamente la gestione dell’impresa o dell’affare. Il contratto può determinare il controllo che l’associato può esercitare sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare, fermo restando il suo diritto al rendiconto. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che ricadono sull’associato non possono superare il valore del suo apporto. L’apporto può consistere anche in una prestazione di lavoro. Il D.Lgs. n. 276/2003 (art. 85, comma 2), al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina della legge e contratto collettivo, ha stabilito che, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti retributivi, contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o, in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, salvo che il datore di lavoro (o committente o utilizzatore) non comprovi, con idonee attestazioni o documenti, che:
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