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L'assunzione del lavoratore

Con la Legge del 28.11.1996 n. 608 è stato abbandonato il vecchio sistema che faceva obbligo ai datori di lavoro di procedere all'assunzione dei soli iscritti nelle liste di collocamento mediante un'apposita richiesta all'ufficio del lavoro competente territorialmente (art. 11 L. 264/49), poi riformulata dal D.Lgs. 19.12.2002, n. 297.

Con la stessa legge 608/1996 è stata introdotta la procedura di assunzione diretta (art. 9).

Infatti, in base al disposto normativo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso, ove previsto per gli enti pubblici economici (art. 4bis, D.Lgs. 181/2000, introdotto dall'art. 6 D.Lgs. 297/2002).

L'unica formalità che permane per i datori di lavoro nel sistema di assunzione diretta è quella di effettuare una comunicazione agli uffici pubblici di collocamento (centri per l'impiego), territorialmente competenti, della data di assunzione, della scadenza del rapporto se esso non è a tempo determinato, dei dati anagrafici del lavoratore, della qualifica professionale, della tipologia contrattuale, nonché del trattamento economico e normativo.

La comunicazione deve avvenire contestualmente all'assunzione, oppure, se essa avviene in giorno festivo, nelle ore serali o nelle ore notturne, o ancora, in caso di emergenza, entro il primo giorno utile successivo.

È importante precisare che la comunicazione deve essere inoltrata anche in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o stage aziendale, nonché nel caso in cui si tratta di socio lavoratore di cooperativa.

Devono inoltre essere comunicate al centro impiego competente, le variazioni del rapporto di lavoro, ed in particolare:

  • la proroga del termine inizialmente fissato;
  • la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
  • la trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
  • la trasformazione da contratto di formazione e lavoro (ora contratto di inserimento) a contratto a tempo indeterminato;
  • la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che deve essere effettuata entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto;
  • la cessazione del rapporto a tempo determinato, se avviene in data diversa d quella indicata nella iniziale comunicazione di assunzione.
L'art. 4bis sopra richiamato, stabilisce poi, che all'atto dell'assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contente i dati di registrazione effettuata nei libri matricola, nonché la comunicazione relativa alle condizioni di lavoro applicate di cui al D.Lgs. 152/1997.

Al riguardo si osserva che tale decreto legislativo, in conformità con la direttiva CEE n. 91/533, ha posto a carico del datore di lavoro (pubblico o privato) l'obbligo di fornire al lavoratore le seguenti informazioni:

  • l' identità delle parti;
  • il luogo di lavoro; in mancanza di luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la durata del rapporto di lavoro, con la precisazione se so tratta di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato;
  • la durata del periodo di prova, laddove previsto;
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione del lavoro;
  • l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
  • la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
  • l'orario di lavoro;
  • i termini del preavviso in caso di recesso.
È possibile che, per quanto riguarda l'informativa circa il periodo di prova, la retribuzione, le ferie, l'orario di lavoro ovvero il preavviso in caso di recesso, venga fatto esplicito richiamo alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. È, altresì, possibile che il datore di lavoro in accordo con il lavoratore, stabilisca la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. Tali accordi dovranno essere registrati nel libro matricola in uso.

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