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L'assunzione del lavoratoreCon la Legge del 28.11.1996 n. 608 è stato abbandonato il vecchio sistema che faceva obbligo ai datori di lavoro di procedere all'assunzione dei soli iscritti nelle liste di collocamento mediante un'apposita richiesta all'ufficio del lavoro competente territorialmente (art. 11 L. 264/49), poi riformulata dal D.Lgs. 19.12.2002, n. 297.Con la stessa legge 608/1996 è stata introdotta la procedura di assunzione diretta (art. 9). Infatti, in base al disposto normativo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso, ove previsto per gli enti pubblici economici (art. 4bis, D.Lgs. 181/2000, introdotto dall'art. 6 D.Lgs. 297/2002). L'unica formalità che permane per i datori di lavoro nel sistema di assunzione diretta è quella di effettuare una comunicazione agli uffici pubblici di collocamento (centri per l'impiego), territorialmente competenti, della data di assunzione, della scadenza del rapporto se esso non è a tempo determinato, dei dati anagrafici del lavoratore, della qualifica professionale, della tipologia contrattuale, nonché del trattamento economico e normativo. La comunicazione deve avvenire contestualmente all'assunzione, oppure, se essa avviene in giorno festivo, nelle ore serali o nelle ore notturne, o ancora, in caso di emergenza, entro il primo giorno utile successivo. È importante precisare che la comunicazione deve essere inoltrata anche in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o stage aziendale, nonché nel caso in cui si tratta di socio lavoratore di cooperativa. Devono inoltre essere comunicate al centro impiego competente, le variazioni del rapporto di lavoro, ed in particolare:
Al riguardo si osserva che tale decreto legislativo, in conformità con la direttiva CEE n. 91/533, ha posto a carico del datore di lavoro (pubblico o privato) l'obbligo di fornire al lavoratore le seguenti informazioni:
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