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Informazioni e approfondimenti ¬Congedo di maternità e paternitàIl congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria in cui c'è divieto assoluto di adibire la lavoratrice donna al lavoro. Il periodo è normalmente individuato nei due mesi anteriori alla data prevista per il parto e per i tre mesi successivi. Tale periodo è comunque flessibile, a scelta della lavoratrice, nel senso che può, ad esempio, essere posticipato l'inizio al mese precedente la data prevista per il parto. In questo caso il periodo successivo al parto si estenderà per quattro mesi. Il periodo può essere anticipato o prorogato a seconda del tipo di lavoro svolto, quando le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice, oppure per l'esistenza di complicanze nella gravidanza. Il congedo di paternità (ovvero la possibilità per il padre di usufruire del periodo di astensione obbligatoria) è previsto solo per alcune ipotesi particolari:
Dal congedo di maternità o paternità si distinguono i congedi parentali, i riposi giornalieri e i congedi per malattia del figlio.
Data: 22.02.2010 Autore: Avv. Andrea Totò
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