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Informazioni e approfondimenti ¬Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co)Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co), se si esclude un primo generico riconoscimento normativo avvenuto sul piano processuale con la L. 533/1973, è stato a lungo sprovvisto di una discicplina che ne definisse gli ambiti di applicazione entro confini certi. Solo con la recente riforma Biagi, e al fine di limitare la possibilità di eludere la normativa sul lavoro subordinato affidandosi a forme contrattuali atipiche, è stato inserito l'istituto del contratto di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro). Caratteri essenziali di tale rapporto sono:
In materia previdenziale, la L. 335/1995 ha istituito una apposita gestione separata presso l'INPS per l'erogazione delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, indennità di malattia e maternità. Il D.Lgv 38/2000 ha esteso anche ai lavoratori parasubordinati l'assicurazione generale obbligatoria per infortuni e malattie di cui al D.P.R. 1124/1965. Oggi, il ricorso a forme atipiche di collaborazione coordinata e continuativa è da considerarsi nella maggior parte dei casi illegittimo, dovendosi invece fare riferimento, per i rapporti di parasubordinazione e a seconda dei casi, al rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero al contratto di collaborazione a progetto.
Data: 18.01.2010
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