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Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ |
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DimissioniLe dimissioni rappresentano una delle cause di estinzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore. L'istituto delle dimissioni è disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 c.c.In particolare le citate disposizioni del codice civile dispongono che in caso di contratto a tempo indeterminato, il lavoratore può sempre dimettersi, purché venga rispettato, pena il pagamento dell'indennità di mancato preavviso - il termine di preavviso fissato dal contratto collettivo o dagli usi. Qualora ricorra una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il lavoratore può dimettersi senza dare preavviso e, in caso di contratto a tempo determinato, prima della scadenza (c.d. dimissioni in tronco). Le dimissioni possono essere rassegnate in qualsiasi modo (atto a forma libera), salvo diversa previsione da parte del contratto collettivo. Contro eventuali pressioni del datore di lavoro affinchè il lavoratore rassegni volontariamente le dimissioni sussiste una specifica tutela per i casi di più evidente “forzatura”. In particolare, le dimissioni della lavoratrice presentate in occasione di matrimonio, se non confermate alla Direzione provinciale del lavoro, devono considerarsi nulle (art. 1 L. 7/1973). Devono essere, altresì, convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, le dimissioni presentate durante il periodo di gravidanza dalla lavoratrice oppure da quest'ultima o da lavoratore rassegnate durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 55 D.lgs. 151/2000). In tutti gli altri casi, invece, sussiste solo l'ordinaria tutela prevista in caso di negozio invalido per vizi del consenso (art. 1427 c.c.).
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