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Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ |
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Licenziamento illegittimo e impugnazione del licenziamentoIl licenziamento illegittimo, ai sensi dell'art. 6 della Legge 604/1966, deve essere impugnato dal prestatore di lavoro, a pena di decadenza, entro 60 gioni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso da parte del datore di lavoro.L'impugnzione può avvenire tramite un qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del prestatore di lavoro. La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoroe il risarcimento ai sensi dell'art. 18 dello Stauto dei Lavoratori. Il licenziamento è illegittimo quando affetto da:
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