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Avv. Daniela FIENI e Avv. Andrea TOTÒ |
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OperaioAi sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 1825/1924, è operaio il prestatore che non può qualificarsi impiegato.Nell'ambito della categoria degli operai, si possono distinguere gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni. l'elemento distintivo tra le figure professionali dell'operaio specializzato e dell'operaio qualificato va generalmente individuato nella capacità richiesta all'operaio specializzato, ma non a quello qualificato, di eseguire lavori particolari, che necessitano di sopeciale competenza pratica. Sono, invece, proprie dell'operaio comune le prestazioni che si esauriscono in un prevalente sforzo fisico e che comportano conoscenze professionali meramente generiche.
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