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Tutela reale (conservazione del posto di lavoro e/o risarcimento)La tutela cosiddetta reale, che la legge fa conseguire al lavoratore illegittimamente licenziato, consiste nella conservazione del posto di lavoro e/o nel risarcimento del danno, a seconda delle dimensioni dell'impresa.Infatti se l'impresa occupa più di quinddici dipendenti, si assiste ad una tutela del lavoratore più forte (c.d. tutela reale), rispetto a quella riconosciuta dal legislatore nal caso in cui l'impresa abbia fino a 15 dipendenti (c.d. tutela obbligatoria). La tutela reale è prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dall'art. 1 della L. 108/1990. In base al citato articolo, il giudice, con sentenza che dichiara la inefficacia o la nullità o annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno partito dal lavoratore. L'indennità liquidata viene commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (oltre i contributi previdenziali). In ogni caso, precisa l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l'indennità dovuta a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore illegittimanente licenziato, non può essere inferiore a cinque mensilità. La norma richiamata prevede, altresì, la facoltà per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, al posto della reitegrazione, la corresponsione di una indennità pari a quindici mensilità, che comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. indennità sostituitiva della reintegrazione).
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